Chi siamo

L’utilizzo di una struttura di questo tipo permette di personalizzare il rapporto con il Cliente, costruendo e fidelizzando una relazione duratura difficilmente realizzabile attraverso strutture bancarie.

La professionalità presente all’interno della nostra Società garantisce ed assicura ai nostri Clienti la possibilità di fruire di servizi che non si limitano alla sola gestione del rapporto fiduciario, ma si estendono a tutti gli aspetti ad esso correlati, come i servizi di amministrazione dei beni, assistenza fiscale in genere e assistenza legale per ogni operazione che il Cliente avrà necessità di effettuare.

  • Soggetti istituzionali o enti, per la realizzazione dei propri scopi istituzionali come la gestione di opere d’arte, o per la costituzione di piccoli fondi di investimento.
  • Persone fisiche che necessitano di un gestore fiduciario, per l’amministrazione del proprio patrimonio e gestirne la destinazione specifica;
  • Persone giuridiche, per scopi di garanzia;
  • Il Disponente (o Settlor): il soggetto che, per atto tra vivi o mortis causa, istituisce il Trust e che trasferisce determinati beni al Trustee;
  • Il Trustee: la persona fisica o giuridica investita del potere e onerata dell’obbligo di gestire i beni in Trust destinati ai Beneficiari o alla realizzazione dello scopo;
  • I Beneficiari: i soggetti nell’interesse dei quali il Trust viene istituito;
  • Guardiano (o Protector): pur essendo una figura eventuale, è molto importante nella vita del Trust, in quanto esercita poteri di controllo sull’operato del Trustee, al fine di garantire che quest’ultimo gestisca effettivamente i beni in Trust per le finalità previste nel suo atto istitutivo.

L’effetto principale che realizza il Trust è la Separazione Patrimoniale ossia con l’istituzione del Trust si costituisce un vincolo di destinazione sui beni in esso conferiti con effetto segregativo.

I beni conferiti non sono più di proprietà del Disponente e, al tempo stesso, sono separati dal patrimonio personale del Trustee costituendo, quindi, il patrimonio autonomo del Trust.

In tal modo, essi non potranno essere aggrediti né dai creditori del Disponente, né da quelli dei Beneficiari e nemmeno da quelli del Trustee, ma soltanto da coloro che vantino crediti contratti dal Trustee per la realizzazione degli scopi del Trust.

Il Trust è uno strumento molto flessibile che si presta al perseguimento di vari scopi. 

I Professionisti

Agostino Pochinu Carta

Revisore Ufficiale dei Conti, commercialista, esercita la professione in Bologna occupandosi di contabilità, bilanci, dichiarazioni dei redditi, adempimenti fiscali in genere, costituzioni di società, compravendite, valutazione e liquidazioni di aziende e quant’altro attinente alle pratiche fiscali ed amministrative di aziende e privati.

Mario Paolo D’Arezzo

Avvocato specialista in diritto commerciale e tributario internazionale ha conseguito un LL.M  ed un PhD in diritto commerciale internazionale e diritto tributario Europeo presso l’università di Londra, dopo aver lavorato per diversi anni presso prestigiosi studi legali internazionali in Gran Bretagna e Germania, ha maturato un’esperienza pluriennale nell’ambito del diritto del Trust e del contenzioso in buona parte delle giurisdizioni internazionali attualmente gestisce la D’Arezzo Law Firm di Lugano (Svizzera) ove esercita attivamente le attività di Trustee e di Guardiano.